Privati… Legge di Bilancio 2017

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Privati… Legge di Bilancio 2017

FABBRICATI RURALI IRREGOLARI

Il 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni e ha ricordato che si può ancora regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso. In mancanza, gli uffici provinciali procederanno autonomamente con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Censimento obbligatorio
Devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:
• fabbricato promiscuo;
• fabbricato rurale;
• fabbricato rurale diviso in subalterni;
• porzione da accertare di fabbricato rurale;
• porzione di fabbricato rurale;
• porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Sanzioni ridotte
I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il cittadino può provvedere autonomamente all’iscrizione in Catasto, beneficiando di una considerevole riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili.
La sanzione, compresa tra 1.032 euro e 8.264 euro, sarà applicabile nella misura di 172 euro (pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione). A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia:
• l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e
• la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Esclusioni
Va rammentato che in alcune situazioni è comunque esclusa la necessità di procedere al censimento di tali immobili al catasto dei fabbricati. Sono infatti esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
• fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
• fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
In questi casi, suggerisce l’Agenzia, è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell’Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione – pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente). Il modello è disponibile anche presso gli uffici provinciali – Territorio.

La verifica del mancato accatastamento di eventuali fabbricati ex rurali si può effettuare sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA
L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di successione; oltre al modello sono state approvate anche le relative istruzioni, oltre alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Il nuovo modello permette:
• di operare, contestualmente alla dichiarazione di successione, le volture catastali relative agli immobili interessati;
• inoltre, esso consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.

Si ricorda che il nuovo modello per la dichiarazione di successione è utilizzabile:
• dal 23 gennaio 2017;
• per tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Si ricorda che coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Presentazione telematica
La novità più significativa è comunque il canale di presentazione della dichiarazione di successione, che avverrà in via telematica e non più cartacea.
L’Agenzia delle entrate ha reso noto che il software di compilazione denominato “SuccessioniOnLine” è disponibile sul sito dell’Agenzia: occorrerà compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.
Il nuovo modello può essere infatti presentato per via telematica all’Agenzia delle entrate secondo due vie:
• l’invio può avvenire direttamente da parte del contribuente che sia abilitato all’uso dei servizi telematici;
• in alternativa, detto invio può avvenire tramite i soggetti incaricati (intermediari);
• ovvero ancora, il modello può essere presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, ove si provvederà all’inoltro telematico.

Il software ministeriale calcola automaticamente le somme ipocatastali da versare; tali somme possono essere pagate con addebito sul conto corrente. Al contrario, le imposte sulle successioni e donazioni sono liquidate in un secondo momento dall’Agenzia delle entrate (somme eventualmente rateizzabili). I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all’ufficio territorialmente competente. Grazie al passaggio al canale telematico si ottengono due vantaggi:
• gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia;
• la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

La struttura del nuovo modello
Il nuovo modello è costituito da numerose sezioni:
• frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
• quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari e ad altri soggetti;
• quadri EB ed EC, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
• quadro ED, con le passività;
• quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
• quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
• quadro EG, con l’elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
• quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
• quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
• quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
• quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
• quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
• quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
• quadro ER, con le rendite e i crediti;
• quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

Regime transitorio
L’anno 2017 costituisce un periodo “ponte” nel quale le due forme di presentazione coesisteranno.
Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo, il cosiddetto “modello 4”, approvato con il D.M. 10 gennaio 1992. Questo va presentato all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).
Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l’unica percorribile.
Occorre comunque ricordare che si dovrà comunque utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – PRIMA SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2017
Invio telematico dei dati relativi:
• alle spese sostenute nel 2016 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili);

• ai rimborsi erogati nel 2016 delle spese universitarie da parte di soggetti diversi dalle università statali e non statali e diversi dai sostituti di imposta (le università e i sostituti di imposta comunicano già tali dati).

I dati per la dichiarazione precompilata:
A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello Unico PF e il modello 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2017 all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata sono stati identificati da vari provvedimenti:
• le imprese assicuratrici per i dati sui contratti e i premi;
• le forme pensionistiche complementari per i contributi versati;
• i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri per le spese funebri;
• le università statali e non statali per le spese universitarie;
• i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
• i soggetti che rimborsano le spese sanitarie;
• gli enti previdenziali per i contributi previdenziali;
• i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi passivi;
• gli amministratori di condominio per le spese detraibili su parti comuni;
• le banche e le poste per i bonifici relativi a spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

L’invio delle spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali:
gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento devono comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico ed acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio. I dati da spedire sono:
• la tipologia di intervento a seconda che si tratti di intervento che fruisce della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio o per l’arredo dell’immobile ristrutturato, della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica (sono previste 10 tipologie di interventi diversi);
• se l’intervento ha avuto inizio nel 2016 o in anni precedenti;
• l’ammontare complessivo dei bonifici effettuati nel 2016;
• l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 con modalità di pagamento diversa dal bonifico;
• le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare;
• i dati catastali delle unità immobiliari;
• la tipologia del soggetto al quale è attribuita la spesa.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.
Con riferimento a ciascun intervento effettuato dal condominio, il software per la compilazione dei dati effettua un controllo incrociato tra l’importo complessivo dell’intervento e la somma degli importi di spesa attribuiti ad ogni singolo soggetto (vedasi faq sito Agenzia delle entrate). L’adempimento telematico non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore generalmente rilascia ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELLE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE
Per tutte le cartelle affidate a Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. L’istanza va presentata entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi). Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati. Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento. Si può richiedere la rottamazione anche nel caso in cui vi sono proposte di accordo o di piano del consumatore in corso.

RIDUZIONE CANONE RAI
Si prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100 euro a 90 euro)

BUONO NIDO
Viene introdotta a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, ovvero a forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità (perciò circa 90,9 euro mensili), effettuata da parte dell’Inps al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private ed anche il pagamento della retta. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio: con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori;
con le misure al sostegno della genitorialità.

RIFINANZIAMENTO VOUCHER ASILI NIDO
Si dispone la proroga, per il 2017 e 2018, delle norme relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la suddetta facoltà di richiedere il cd. voucher baby-sitting o l’utilizzo di servizi per l’infanzia è stata riconosciuta, per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla Legge di Stabilità 2016.

REGIME SPECIALE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI QUALIFICATI
La norma intende estendere l’ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia.
Più in dettaglio, si modifica la detassazione parziale per i redditi di lavoro autonomo e viene innalzato dal trenta al 50% l’ammontare di reddito esente da Irpef.
La legge chiarisce che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l’accesso, e cioè:
• che l’attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un’impresa residente;
• che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie.

Viene inoltre inserita, una norma che estende l’agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introdotta intende evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari. Le norme che ampliano l’ammontare del reddito detassato e le norme che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017. Si prevede inoltre che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da Irpef si applichi, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione. In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da Irpef il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, che nell’anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime. Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell’agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell’imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento)

LOTTERIA SUGLI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI
Dalla data del 1° gennaio 2018, si prevede l’introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l’acquisto di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. L’acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi Iva, laddove l’acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Allo scopo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dispone che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale sia aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017, limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Infine si affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria

VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO
Introdotte disposizioni volte a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.
In particolare, al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai “titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso.
L’intento è quello di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

DETRABILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
Aumenta (da 400 euro) a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per il 2018 ed 800 euro dal 2019 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Photo by Bill Oxford on Unsplash
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