Enti No Profit – Legge di Bilancio 2017
Il limite di riferimento dei ricavi commerciali con legge 398/1991 delle Associazioni Sportive passa da 250.000 Euro a 400.000
Elevata da 250.000 € a 400.000 € la soglia massima dei proventi annui di associazioni e società sportive dilettantistiche per accedere alle agevolazioni fiscali.
Ovvero a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1°gennaio 2017, il limite massimo dei ricavi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, necessario per accedere alle agevolazioni fiscali riservate è stato aumentato a 400.000 €.
Incentivo per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro di utilità sociale, comprese le Onlus, che acquisiranno beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti, potranno usufruire di un contributo del 15 per cento sul prezzo di acquisto dei suddetti beni strumentali.
I beni devono essere utilizzati esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari. A tali soggetti è riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, entro la soglia di 3.500 euro annui.
Cambia lo spesometro per le associazioni con partita iva
Per le associazioni con partita IVA, dal 1° gennaio 2017 lo spesometro diventa trimestrale. Le modalità e il dettaglio delle informazioni saranno da trasmettere entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia ulteriori disposizioni saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamenti con modello F24
Per le associazioni senza partita IVA è soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro. Nel caso in cui dovesse trattarsi di una compensazione, resta però in vigore, l’obbligo di trasmissione telematica.
Riduzione aliquota IRES
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota IRES scende dal 27,50% al 24%. Gli Enti non commerciali, in quanto soggetti passivi dell’IRES, compresi quelli che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/1991 potranno godere dell’agevolazione.
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