Novità Bilanci – Cambiamenti

oltre il dato

A partire dall’anno 2016 i Bilanci subiranno importanti cambiamenti

Introduzione della figura delle micro imprese
Viene introdotta la nuova figura delle micro imprese per cui ne consegue che dal 2016 le categorie previste dal Codice civile saranno tre, con differenti obblighi contabili:
• Micro-imprese;
• Imprese che redigono il bilancio abbreviato;
• Imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Di conseguenza gli schemi di Bilancio e i limiti per la predisposizione degli stessi sono i seguenti:

Segnaliamo che le micro-imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non redigono il Rendiconto finanziario e neppure la Relazione sulla gestione, se le informazioni sulle azioni proprie sono riportate in calce allo Stato patrimoniale.
Per le micro imprese è previsto l’esonero dalla redazione della Nota integrativa se, in calce allo Stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni relative agli importi di impegni, garanzie, passività potenziali, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate e le informazioni relative ai compensi degli amministratori, comprese anticipazioni e crediti, precisando tasso d’interesse, principali condizioni e importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Novità per tutti i Bilanci
Il decreto legislativo n. 139 del 2015 ha tra l’altro eliminato l’area straordinaria all’interno del conto economico, questa voce di bilancio accoglieva, fino ai bilanci relativi al 2015 (riferendosi, per praticità e chiarezza agli esercizi coincidenti con l’anno solare), le voci di bilancio di natura straordinaria
Dal 2016 i conti che confluivano nella voce “E” di bilancio dovranno essere riclassificati nelle altre voci di conto economico, a seconda della loro natura. In molti casi essi andranno a trovare collocazione nelle voci “A5 – Altri ricavi e proventi” e “B14 – Oneri diversi di gestione”.
Parlando di costi di pubblicità sostenuti da imprese, essi possono avere diverse finalità aziendali come, per esempio, il lancio di un nuovo prodotto o servizio, la reclamizzazione di un prodotto o di un servizio già presente nell’impresa e altro ancora.
Fino al 2015 tali costi potevano essere in alcuni casi capitalizzati se i ricavi correlati si potevano riscontrare anche in esercizi successivi.
Dal 2016 la voce è diventata semplicemente “Spese di sviluppo”.
In altre parole la pubblicità, così come anche la ricerca, a partire dal 2016 non è più capitalizzabile. È evidente, quindi, che ogni spesa riferita alla pubblicità dovrà essere inserita direttamente in conto economico quale costo di competenza dell’esercizio in cui la spesa stessa risulta essere stata sostenuta.
Inutile dire che per qualificare le spese di ricerca come “sviluppo” l’impresa non avrà vita facile… la norma infatti riporta alcuni requisiti “stringenti” che qui non riportiamo per semplicità
I costi di pubblicità possono essere capitalizzati solo nel caso in cui si abbia a che fare con una start up, ossia con una nuova azienda in fase di partenza. In questo caso, trattandosi di costi di impianto dell’azienda stessa possono essere capitalizzati nella voce BI-1) dello stato patrimoniale “Costi di impianto e ampliamento”.

PROMEMORIA SCADENZE BILANCIO
Dopo questa carrellata delle novità sulla redazione del bilancio ricordiamo le tempistiche e gli obblighi degli amministratori e dei soci delle società di capitali per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016, coincidente con l’anno solare.

Photo by Roman Kraft on Unsplash
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