La TARI è stata introdotta nel 2014 e fa parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC (imposte unica comunale).
Le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sono determinate con delibera del Consiglio comunale.
I soggetti passivi della TARI sono coloro che possiedono o detengono qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti.
Nell’ambito della tassa vengono individuate due diverse utenze:
– domestiche (abitazioni familiari)
- non domestiche (che ricomprendono le restanti; es. attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale. È recente la notizia, diffusa da vari mezzi di informazione, dell’erroneo calcolo della tassa in esame relativa alle utenze domestiche.
La TARI è costituita da 2 compenenti che, per le utenze domestiche, sono:
– una parte fissa, determinata sulla base della superficie dell’immobile ed alla composizione del nucleo familiare,
– una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza.
Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto che NON va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato alla parte fissa.
Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica (abitazione + pertinenza). L’errore fatto da molti comuni è stato proprio quello di calcolare sia per immobile principale che per pertinenza 2 volte la quota fissa (1 per l’immobile ed 1 per la pertinenza). Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute devono essere presentate nel termine di 5 anni dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Alleghiamo qui di seguito un file excel per il calcolo corretto della Tari (utenze domestiche) dovuta e il link per la consultazione delle tariffe Tari a seconda del Comune.