Novità Legge di Bilancio 2018 – legge 27/12/2017 n. 205

oltre il dato

Numerose sono le novità fiscali introdotte dal Collegato fiscale 2018 e dalla Legge di Bilancio 2018.


Per poter trattare in modo completo ed organico gli argomenti, si inizierà qui di seguito ad analizzare quanto introdotto per le persone fisiche.

STUDENTI FUORI SEDE
La detrazione per studenti fuori sede consiste in un importo detraibile per le spese sostenute per i canoni di locazione dagli studenti o dai loro genitori (se i figli sono fiscalmente a carico).
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 19% su una spesa massima di 2633,00 euro l’anno, a condizione che vi sia un contratto di affitto regolarmente registrato.
Quanto detto non rappresenta una novità di per sé ma le condizioni per fruire del beneficio sono state modificate.
In particolare, si estende la detrazione anche nell’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

DETRAZIONE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA
La detrazione è il 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche per i soggetti a carico, a favore di “minorenni o maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

DETRAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO CALAMITA’ NATURALI
Viene riconosciuta una detrazione del 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione si applica alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI
Viene introdotta una nuova detrazione del 19% per l’acquisto di alimenti ai fini medici speciali, per la parte eccedente l’importo della franchigia di 129,11 euro; e comunque anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico.
L’agevolazione non compete per le spese sostenute per l’acquisto di:
• Prodotti destinati ai lattanti,
• Alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare gli alimenti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001.

ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Viene prevista una detrazione del 19% per gli abbonamenti per il trasporto pubblico, anche se per familiari a carico, per un importo non superiore a 250 euro.

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI
Viene confermata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.
La detrazione è ridotta al 50% per le spese:
• Sostenute dal 1° gennaio 2018, per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
• Sostenute nell’anno 2018, per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per tali interventi la detrazione massima è pari a 30.000 euro.
È stata disposta l’estensione dell’eco bonus 65% anche alle spese, sostenute nel 2018, per l’acquisto e la messa in opera di micro-congeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per tali interventi la detrazione massima riconosciuta sarà pari a 100.000 euro.
Viene infine prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Confermato anche il bonus mobili (detrazione 50%) per l’acquisto di immobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Per gli acquisti effettuati nel 2018, il beneficio riguarda solo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2017 (anche se proseguiranno nel 2018), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.

CEDOLARE SECCA PER I CANONI CONCORDATI
Viene confermata l’aliquota ridotta, per gli anni dal 2014 al 2019, del 10% per la cedolare secca applicata ai contratti di locazione a canone concordato.
Tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone cordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 o in un Comune colpito da eventi eccezionali nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene prevista la possibilità di rideterminare il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni (qualificate e non) non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli), detenuti fuori dal regime di impresa, con il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% e la predisposizione di un’ apposita perizia asseverata entro il 30 giugno 2018.

PARTECIPAZIONI E DIVIDENDI TASSATI AL 26%
Viene estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 26% (propria delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate) alle plusvalenze da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. La stessa aliquota verrà applicata alle distribuzioni di dividendi qualificati a persone fisiche.
L’imposizione sostitutiva rappresenta una ritenuta a titolo di imposta.

BONUS 80 EURO
Il bonus viene rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

• Reddito complessivo inferiore di 24.600,00 euro: 960,00 di credito spettante,
• Reddito complessivo compreso tra 24.600,00 euro e 26.600 euro: 960 * (26.600 – reddito complessivo) / 2.000 credito spettante,
• Superiore a 26.600 euro: zero credito spettante.

LIBERI PROFESSIONISTI ED EQUO COMPENSO
Vengono introdotte disposizioni volte a garantire per i liberi professionisti nei rapporti con i clienti c.d “forti” il diritto a percepire un compenso equo.
La normativa fa principalmente riferimento agli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative e da imprese diverse dalle micro imprese e dalle piccole e medie imprese.
L’equo compenso è proporzionato alla “quantità e alla qualità del lavoro svolto” nonché “al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale”.
Si estende il diritto all’equo compenso, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi.
Tale decreto, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali e ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

REDDITO PER I FIGLI A CARICO
È stato innalzato a 4.000,00 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’ 1.1.2019.

SANATORIA PER GLI EX FRONTALIERI
Viene concessa ai frontalieri e ai residenti in Italia precedentemente residenti all’estero una sanatoria per le attività finanziarie ancora detenute all’estero.
I soggetti beneficiari di questa procedura potranno essere:
– i soggetti fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi) in precedenza residenti all’estero e iscritti all’AIRE,
– i soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
In particolare il lavoratore frontaliero (o transfrontaliero) è colui che, pur essendo residente in Italia, si reca quotidianamente in zone frontaliere (Francia, Austria, Slovenia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) o Paesi Limitrofi (Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
I soggetti elencati possono regolarizzare, anche ai fini delle imposte sui redditi, le attività depositate e somme detenute su conti e su libretti di risparmio all’estero (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale), in violazione degli obblighi di dichiarazione (modello RW), derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero.
Consentita anche la regolarizzazione delle somme delle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
L’istanza di regolarizzazione va trasmessa entro il 31 luglio 2018.
La regolarizzazione avviene tramite il versamento del 3% (a titolo di imposte, interessi e sanzioni) del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.
Il versamento spontaneo del dovuto (senza avvalersi della compensazione) può essere effettuato:
• In un’unica soluzione (entro il 30 settembre),
• In tre rate mensili consecutive di pari importo (di cui la prima in scadenza entro il 30 settembre 2018).
La procedura si perfeziona con il versamento di un’unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata.
A favore dei soggetti che intendono procedere con la regolarizzazione, i termini per l’accertamento che scadono a partire dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 (limitatamente alle attività e alle somme che sono oggetto della regolarizzazione).
Le somme e le attività già oggetto di collaborazione volontaria sono escluse dall’applicazione delle nuove norme (non è nemmeno possibile il rimborso delle somme già versate).

REGIME DEGLI IMPATRIATI
Il rientro dei lavoratori in Italia, prevede la concessione di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, avviate in Italia, a favore di cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, fuori dal Paese d’origine e dall’Italia e a favore di cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto fuori dal Paese d’origine e dall’Italia un’attività di studio per conseguire un titolo di laurea o di specializzazione post lauream.

Questa è la seconda parte dedicata alle novità introdotte dalla nuova legge, restate connessi per avere tutte le altre novità!

A presto!

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