Obblighi di trasparenza relativi a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti dalla pubblica amministrazione
La legge del 4 agosto 2017, n.124 all’art. 1 comma 125 prevede che vari Enti, tra cui Onlus, associazioni e Cooperative sociali, debbano pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
E’ opportuno ricordare che la legge obbliga tutte le imprese che usufruiscono di finanziamenti di carattere pubblico a pubblicare tali importi anche nella nota integrativa del bilancio d’esercizio. L’obbligo di pubblicazione non sussiste quando l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo.
Si sottolinea che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
Purtroppo la norma non è chiarissima in quanto non è chiaro se l’obbligo sussiste dai “vantaggi economici ricevuti” nel 2017 (da pubblicare entro il 28/02/2018) o se si riferisca a “vantaggi economici ricevuti” nel 2018 (da pubblicare entro il 28/02/2019).
In ogni caso se avete la possibilità vi consigliamo di pubblicare già in “vantaggi economici ricevuti” nel 2017 (scadenza 28/02/2018).
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