Dalla rubrica “Rapporti con il Fisco” oggi Stefano e Marta ci spiegano come l’avviso di Notifica può rendere nullo l’accertamento.. e tu sai come funziona?
Se l’avviso di accertamento viene spedito all’indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e nel frattempo è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva, con l’indicazione di un nuovo domicilio, la notifica deve considerarsi nulla.
Questo è quanto stabilito nell’ Ordinanza della Corte di Cassazione n°14280 Sezione/Collegio 5.
Chiunque intraprenda l’esercizio di un’impresa, arte o professione deve farne dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e in caso di cessazione o di variazione ad esempio: di denominazione, sede legale, residenza, domicilio fiscale della persona che ha la rappresentanza, ecc.
In sentenze precedenti veniva stabilito che in caso di incongruenza tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, fosse valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo.
E’ facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano. Ciò determina in capo alla Amministrazione finanziaria, l’obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio; ne consegue che è invalida la notifica in luogo diverso dal domicilio eletto.
In considerazione di quanto fino ad ora esposto, la Corte di Cassazione ha giudicato errato il comportamento che ha voluto escludere ogni valenza degli elementi risultanti dall’inizio di attività e variazione dati, e ha dato così ragione al contribuente.
Diventa essenziale quindi, da un lato variare tempestivamente i dati inerenti l’attività, dall’altro essere aggiornati sulle ultime novità per poter sempre far valere i propri diritti.
Un saluto da Marta e Stefano.