Conservazione della fattura elettronica – Minimi e forfettari

L’agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi circa le regole di conservazione delle fatture elettroniche per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.

  
I titolari di partita iva in regime dei minimi e nel regime forfettario non hanno l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute, qualora il soggetto non comunichi l’indirizzo PEC o il codice destinatario.
 

Si presenteranno perciò 2 possibilità:

1. Conservazione analogica in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)
2. Conservazione digitale nel caso di comunicazione della Pec o codice destinatario
 
Si ricorda che per la conservazione digitale l’Agenzia dell’entrate mette a disposizione un servizio gratuito gestito da Sogei Spa e che garantisce la conservazione delle fatture per 15 anni.
 
Pertanto se il contribuente minimo o forfettario ha deciso di non voler ricevere le fatture dai propri fornitori in maniera elettronica, e quindi non ha comunicato il proprio codice destinatario, dovrà conservare in maniera analogica la fattura.
 
Ricordiamo inoltre che in questa casistica l’emittente dovrà comunque valorizzare il dato “codice destinatario” con il codice “0000000”.
 
Qualora invece il titolare di partita Iva in regime dei minimi o forfettari, dovesse decidere di comunicare pec o codice destinatario (pur non essendone obbligato) per la ricezione della fatture, la conservazione dovrà avvenire in modalità elettronica.
 
Un saluto
 

Photo by Carli Jeen on Unsplash

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