Corrispettivi telematici

Dal 1° gennaio 2020, scatterà l’obbligo dei corrispettivi elettronici e saranno davvero pochi i soggetti esonerati.

 

Saranno infatti esonerati solo coloro che già attualmente effettuano operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con riferimento a specifiche operazioni indicate all’art.2 del DPR 69 6/96, tra cui:

• Cessione di tabacchi e altri beni commercializzati in via esclusiva dall’amministrazione dei Monopoli di Stato
• Cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione verso clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa
• Cessione di beni iscritti nei pubblici registri
• Cessione di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime previsto dall’art 34 c. 1
• Somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense
• Prestazioni didattiche rese dalle autoscuole
• Cessioni di ambulanti di palloncini, dolciumi, caldarroste… non muniti di attrezzature motorizzate

• Somministrazioni di alimenti e bevande in forma itinerante

 

Non saranno esonerati neppure i soggetti in regime forfettario e tutti quegli enti che per espressa previsione normativa del nuovo codice del Terzo Settore saranno impossibilitati all’applicazione del regime forfettario di cui alla legge 398/1991.

 

La circolare 18E/2018 regime 398 debbano comunicare i corrispettivi telematicamente per le sole attività non connesse all’attività istituzionale. 

Occorrerà quindi optare per una di queste possibilità:
• Dotarsi di un registratore telematico che possa trasmettere i dati all’agenzie delle entrate
• Adeguare un registratore di cassa di cui si è già in possesso

• Utilizzare la procedura web messa a disposizione nell’area “fatture e corrispettivi” del portale dell’agenzia delle entrate.

 

Qualora non si voglia adottare uno di questi metodi, occorrerà optare per la fatturazione di ogni singola operazione.

 

Il cliente, dunque, nel caso in cui l’esercente si sia adeguato con gli strumenti richiesti, non riceverà più lo scontrino ma un documento di natura commerciale, consegnato a mano in forma cartacea oppure via e-mail, che potrà essere esibito e utilizzato per eventuali resi o garanzie.

Nessuna sanzione, dunque, all’uscita dal negozio per mancanza dello scontrino: potrà essere richiesto dalla Guardia di Finanza il solo importo della spesa e successivamente verrà effettuato il controllo sui dati inviati telematicamente.

Nessuna variazione riguardo i termini di invio, poiché si seguono le direttive della fattura elettronica, 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se viene precisato che per i primi sei mesi non ci saranno sanzioni purché l’invio venga fatto entro il termine della liquidazione iva.

Per “alleggerire” la spesa da affrontare per l’adeguamento richiesto viene previsto un bonus del 50% (credito di imposta) sull’acquisto di un nuovo registratore di cassa o sull’adeguamento di uno già esistente, fino a 250 euro nel primo caso e 50 nel secondo caso, solo per operazioni effettuate con pagamenti in modalità tracciabili, sia nel 2019 sia nel 2020.
 
 
Photo by Blake Wisz on Unsplash
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