Dal 1° gennaio 2020, scatterà l’obbligo dei corrispettivi elettronici e saranno davvero pochi i soggetti esonerati.
Saranno infatti esonerati solo coloro che già attualmente effettuano operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con riferimento a specifiche operazioni indicate all’art.2 del DPR 69 6/96, tra cui:
• Somministrazioni di alimenti e bevande in forma itinerante
Non saranno esonerati neppure i soggetti in regime forfettario e tutti quegli enti che per espressa previsione normativa del nuovo codice del Terzo Settore saranno impossibilitati all’applicazione del regime forfettario di cui alla legge 398/1991.
La circolare 18E/2018 regime 398 debbano comunicare i corrispettivi telematicamente per le sole attività non connesse all’attività istituzionale.
Occorrerà quindi optare per una di queste possibilità:
• Utilizzare la procedura web messa a disposizione nell’area “fatture e corrispettivi” del portale dell’agenzia delle entrate.
Qualora non si voglia adottare uno di questi metodi, occorrerà optare per la fatturazione di ogni singola operazione.
Il cliente, dunque, nel caso in cui l’esercente si sia adeguato con gli strumenti richiesti, non riceverà più lo scontrino ma un documento di natura commerciale, consegnato a mano in forma cartacea oppure via e-mail, che potrà essere esibito e utilizzato per eventuali resi o garanzie.
Nessuna sanzione, dunque, all’uscita dal negozio per mancanza dello scontrino: potrà essere richiesto dalla Guardia di Finanza il solo importo della spesa e successivamente verrà effettuato il controllo sui dati inviati telematicamente.
Nessuna variazione riguardo i termini di invio, poiché si seguono le direttive della fattura elettronica, 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se viene precisato che per i primi sei mesi non ci saranno sanzioni purché l’invio venga fatto entro il termine della liquidazione iva.