Il bonus di 600 euro/mese spetta a tutti coloro che usufruiscano dei servizi di baby sitting sia nel caso in cui instaurino un rapporto da dipendente o co.co.co. sia che la baby sitter abbia una partita iva da autonoma (iscritti a Inps o casse professionali).
Condizioni per averne diritto:
1) spetta a un solo genitore
2) l’altro genitore non deve essere disoccupato, non lavoratore, in cassa integrazione o in mobilità
3) I figli devono avere massimo 12 anni (il limite di età non si applica per i figli con disabilità)
Il lavoratore scelto può essere anche una persona già assunta. In questo caso, però, i 600 eueo del bonus sono da considerarsi INTEGRATIVI del rapporto di lavoro e non sostitutivi. Questo significa che, le ore pagate con il libretto di famiglia dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle contrattuali.
Dopo la richiesta, il bonus è spendibile tramite il servizio “Libretto di famiglia” presente sul sito Inps, che non prevede l’emissione della busta paga per la gestione dei pagamenti.
Il libretto di famiglia si gestisce in autonomia. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Di seguito le istruzioni:
- il datore e lavoratore devono registrarsi alla procedura Libretto di famiglia (tramite sito Inps, con le credenziali personali, oppure call center 803164)
- il datore dovrà procedere all’“appropriazione telematica del bonus” per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda di bonus
- entro il giorno 3 del mese successivo, tramite call center, bisogna comunicare all’Inps le ore da pagare al lavoratore (il pagamento sarà di Euro 10 all’ora) e indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid-19”.
L’importo sarà scalato dal bonus e corrisposto al lavoratore sul suo Iban comunicato in fase di registrazione.
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