Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 – c.d. Direttiva PIF
(Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base dello schema di Decreto sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministeri si segnalano le modifiche più rilevanti in materia di reati contro la Pubblicazione Amministrazione, di reati tributari e di responsabilità 231 degli Enti, tutte orientate a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea con il ricorso alla sanzione penale.
- In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione il nuovo Decreto introduce circostanze aggravanti speciali applicabili ai delitti di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a 100.000 Euro.
Il Decreto estende inoltre l’applicabilità dei delitti di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), corruzione ed induzione indebita (artt. 317 – 320 c.p.) anche alle “persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”.
Sempre in chiave di estensione della rilevanza penale degli illeciti commessi ai danni dell’UE, il Decreto equipara inoltre la rilevanza della truffa commessa ai danni dell’Unione Europea alla truffa commessa ai danni dello Stato o degli Enti pubblici nazionali.
- In materia di reati tributari, in deroga alla regola generale della irrilevanza del tentativo, il nuovo Decreto stabilisce la punibilità del tentativo dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) se commessi anche nel territorio di un altro Stato membro UE al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
- In materia di responsabilità 231 il Decreto estende in maniera particolarmente significativa il catalogo dei reati presupposto, implementando i reati contro la Pubblica Amministrazione e reati tributari rilevanti. In particolare, con la riforma diventeranno reati presupposto della responsabilità degli Enti i seguenti delitti:
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, c.1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.);
- abuso d’ufficio (323 c.p.);
- dichiarazione infedele (in relazione a frodi IVA transfrontaliere per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro, art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (in relazione a frodi IVA transfrontaliere per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro, art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (in relazione a frodi IVA transfrontaliere per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro, art. 10 quater D. Lgs. 74/200);
- contrabbando (D.P.R. 43/1973).
a cura di
Avv. PhD Antonio F. Morone
a.morone@studiolegalemorone.it
Avv. Roberto Impeduglia
r.impeduglia@studiolegalemorone.it
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