Decreto Agosto – Informazioni e novità

Decreto Agosto – Vediamo insieme tutte le novità introdotte

 

Art.1  Proroga cassa integrazione

Per altre 18 settimane e inserimento del contributo addizionale cig per le aziende con una riduzione del fatturato inferiore al 20%. E’ confermato un prolungamento della durata massima di altre 18 settimane, usufruibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 con un sistema di 9+9 settimane, in aggiunta a quelle già previste. E’ previsto l’inserimento di un contributo addizionale per le ultime nove settimane previste per le aziende che hanno subito un calo di fatturato inferiore al 20% nel confronto tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019: la somma richiesta sarebbe pari al 9% o del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Art. 3 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi

Da fruire entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione; esclusione dal versamento dei contributi e premi dovuti all’INAIL.

Art 4 Fondo nuove competenze fondo dedicato alla formazione dei lavoratori

Una parte delle ore di lavoro sarà infatti dedicata a questo senza avere come conseguenza una diminuzione dello stipendio, ma per aiutare il rilancio delle imprese.

Art 5 proroga di due mensilità aggiuntive di Naspi e Discoll

Per coloro che hanno terminato il periodo di fruizione tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.

Art. 6 bonus assunzioni

Esonero dal versamento dei contributi per un massimo di sei mesi dall’assunzione, per le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Art. 7 esonero del versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e stabilimenti termali 

La disposizione prevede l’esonero dai contributi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail che assumono a decorrere dal 14 agosto fino al 31.12.2020 nei settori turistici e stabilimenti termali

Art. 8 proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale

fino al 31 dicembre (sostituendo così il 30 agosto 2020), ma usufruendone una sola volta, per un periodo massimo di 24 mesi.

Art. 9 nuovo bonus 1000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo 

L’indennità pari a 1000 euro spetta a:

  • Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI)
  • Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo
  • Intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo
  • Autonomi occasionali (senza partita iva) che siano stati titolari di contratto occasionale nel medesimo periodo e che non abbiano un contratto in essere al momento della richiesta. Gli stessi devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata con accreditato almeno un contributo mensile
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5mila euro e titolare di p.iva attiva e iscritti alla gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali)
  • Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35mila euro
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Art. 10 nuovo bonus 600 euro lavoratori marittimi per ciascuno dei mesi giugno e luglio che:

  • Abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
  • Abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
  • Alla data del 14 agosto non siano titolari di pensione, contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente, di NASPI, di indennità di malattia.

Art 13 bonus 1.000 euro professionisti iscritti alle casse di previdenza privata per la mensilità di maggio

Verrà erogato in automatico per i soggetti già beneficiari della misura di sostegno nei mesi precedenti e che conservano i requisiti richiestiPer coloro che non ne abbiano fatto richiesta nei mesi precedenti ma abbiano comunque i requisiti, c’è la possibilità di presentare domanda entro il 14 settembre.

L’indennità va richiesta alla Cassa di appartenenza, insieme alla domanda, i seguenti documenti:

  • un’autodichiarazione ai sensi del DPR numero 445 del 2000;
  • copia del documento di identità;
  • copia del codice fiscale;
  • coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità.

Nell’autocertificazione il professionista deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:

  • di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Legge 17 marzo, n. 18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85, 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di rispettare uno dei seguenti requisiti reddituali:
    • di aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore a 35.000 euro oppure, in caso di iscrizione all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;
    • di aver conseguito nell’anno di imposta 2018 redditi professionali compresi tra 35.000 euro e 50.000 euro, in questo caso è necessario rispettare una delle due condizioni:
      • aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020
      • aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Art 14 proroga del blocco dei licenziamenti

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, sia per le procedure di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020, sia per quelle di licenziamento collettivo.

Art 22 Fondo formazione personale delle casalinghe da emanarsi

Decreto ministero pari opportunità per la formazione delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico.

 

Art 23 reddito d’emergenza prorogato di un mese

 

Art 58 i ristoranti/mense/catering continuativi che hanno avuto una perdita di fatturato tra marzo e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 25%

Potranno ottenere un contributo minimo di 2.500 euro a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Il saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento che dev’essere effettuato con modalità tracciabile.

Art 59 Gli esercenti dei centri storici ad alta presenza turistica (torino inclusa)

Imprese con attività di vendita di beni e servizi alle persone Per quelli che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 33% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019 viene previsto un contributo a fondo perduto pari a:

  • 15% fino a 400.000 euro;
  • 10% da 400.000 a 1 milione di euro;
  • 5% oltre 1 milione di euro.

E’ previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° luglio 2019, ne hanno diritto pur in mancanza della riduzione del fatturato; è presente inoltre contributo massimo di 150.000 euro.

Come richiederlo:
Dovrà essere presentata un’apposita istanza con modalità telematiche e l’accredito sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente con l’IBAN indicato dal contribuente. Restiamo in attesa di un decreto di attuazione.

Attenzione: non è cumulabile con il contributo precedente (at 58) si può richiedere solo 1 contributo

Art 60 rifinanziamento agevolazioni a imprese

La Sabatini con ulteriori 64 milioni di euro, inoltre si rifinanziano con 50 milioni per il 2021 i voucher per gli Innovation Manager e con altri 500 milioni i Contratti di Sviluppo.

Art 62 Possibilità per le regioni, le province e i comuni ad estendere la concessione degli aiuti alle piccole e medie imprese in difficoltà

Precisa però che non possono ricevere aiuti da parte di regioni e province nel caso in cui si trovino in una di queste condizioni:

  • siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza
  • abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia
  • abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art 63 Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Le deliberazioni dell’assemblea di condominio aventi per oggetto l’approvazione del superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Art 65 la moratoria su prestiti e mutui viene prorogata

Dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Art 71 modalità di svolgimento delle assemblee

Alle assemblee convocate entro il 15 ottobre continuano ad applicarsi le modalità semplificate derivanti dal decreto cura Italia.

Art 72 sottoscrizione contratti assicurativi e bancari

A tali sottoscrizioni si possono applicare le semplificazioni derivanti dal precedente decreto, fino alla data del 15 ottobre

Art 74 Immatricolazioni di CO2

Spazio anche per gli incentivi sull’acquisto e l’immatricolazione di CO2 in Italia. Il contributo va da un minimo a 750 euro a un massimo di 2.000 euro in base al tipo di emissioni

Art 76 titoli di credito

Dal 1° settembre 2020 è conclusa la sospensione della scadenza dei titoli di credito – relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Art 77 Per il settore turistico viene prorogato

Il credito d’imposta sugli affitti fino a luglio e la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino al 31 marzo 2021.

Art 78 Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Esenzione 2° rata IMU per:

  • stabilimenti balneari e termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; – non dovuta neanche per il 2021 e 2022
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art 79 Credito strutture alberghiere

È riconosciuto nella misura del 65% il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Art 90 bonus taxi

Per ridurre l’afflusso di persone che accedono ai mezzi pubblici, è stato introdotto un incentivo per i clienti che utilizzano i taxi o noleggi di auto con conducente. Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Si tratta di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili.

Art 96 Credito editoria

Aumento del credito imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione dall’8 al 10% con riferimento alle spese sostenute nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Art 97 ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Vengono previste ulteriori rate per i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. La parte rimanente può essere rateizzata in un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, senza sanzioni e interessi a partire dal 16 gennaio 2021.

Art 98 Per i soggetti ISA e i forfettari

con un calo di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, il termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto ires, irpef e Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Art 99 proroga riscossione coattiva cartelle esattoriali al 15 ottobre

 

Art 105 lotteria degli scontrini prorogata al 2021

 

Art 107 Prorogato al 31 ottobre 2020 il termine di versamento della tassa automobilistica

per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Art 109 L’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Viene spostato al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Art 110 rivalutazione partecipazioni e beni prorogata e modificata detenute da società (escluse le società di persone), enti pubblici e privati nonché trust che fanno attività commerciale:

    • Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva del 3%.
    • Ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021 mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza si dovrà attendere il 2024.
    • possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
    • Versamento in un massimo di tre rate di pari importo – la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione; – le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi. L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

Art 112 raddoppio limite welfare per il 2020

Limitatamente all’esercizio 2020 il valore dei beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non risulta imponibile sale a euro 516,46

 

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