Covid-19: Norme su frequenza scolastica e green pass

Come da comunicato stampa del 2 febbraio 2022, sono state introdotte misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

 

Scuola 

Nelle scuole per l’infanzia  

  • fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  • dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per 5 giorni. 

Nella scuola primaria  

  • fino a 4 casi di positività si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  • dal 5° caso, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  • con 1 caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  • con 2 o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Si ricorda, come da ordinanza del Ministero della Salute che fino al 10 febbraio 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina sia nei luoghi al chiuso (ad eccezione della propria abitazione), sia in tutti i luoghi all’aperto. Rimangono esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività sportiva.

Sempre fino 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Image by rawpixel.com

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