L’art. 5 septies del D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale” come convertito in legge dalla L. 215/2021), recepisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all’art. 9 del DPR 633/72 possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime del transito, all’importatore o al destinatario di beni.
Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi.
Si tratta di una novità importante per le imprese di trasporto, che spesso si trovano ad affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte, poiché restringe significativamente l’ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale.
Infatti, se con l’attuale formulazione dell’art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risulta condizionata al fatto che il servizio sia “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo sia incluso nel valore doganale), con la nuova normativa, viene introdotto anche l’ulteriore requisito, secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente all’esportatore.
É opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impatteranno unicamente i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia in applicazione delle regole generali di territorialità previste dall’art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.
I servizi resi a committenti esteri, invece, resteranno non soggetti ad IVA in Italia come in passato.
Di seguito tabella riassuntiva:
Paese di presa in consegna | Paese di destinazione finale | Trattamento IVA |
Italia | Italia | L’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia. |
Italia | UE | L’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia. |
UE | Italia | L’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia. |
UE | UE | L’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia. |
Italia | Extra UE | Si tratta di trasporto di beni all’esportazione. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. |
UE | Extra UE | Si tratta di trasporto di beni all’esportazione. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. |
Extra UE | Italia | Si tratta di trasporto di beni all’importazione. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 (qualora il trasporto abbia concorso alla base imponibile della bolletta all’importazione, perché, in caso contrario, l’operazione è rilevante ai fini IVA, con le implicazioni descritte nei punti che precedono). |
Extra UE | UE | Si tratta di trasporto di beni all’importazione. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 9, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. |
Extra UE | Extra UE | L’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Il prestatore comunitario emetterà fattura senza applicazione dell’IVA e il committente soggetto passivo IVA italiano dovrà procedere a reverse charge con applicazione dell’IVA in Italia. |
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