Con il comunicato stampa 7 dicembre 2021, il Consiglio dell’Unione Europea ha annunciato gli accordi raggiunti in materia di IVA agevolata, apportando modifiche alla Direttiva 2006/112/CE.
Tali novità sono state apportate per far fronte alle attuali esigenze degli Stati membri, ormai molto diverse rispetto a quelle sentite in fase di stipula delle vecchie norme.
Ecco, in sintesi, i vari punti:
- Parità di trattamento a tutti gli Stati membri
- Aggiornamento lista di beni e servizi a cui si applica l’iva agevolata (ad esempio servizi digitali, assorbenti..)
- Introduzione di nuove regole per affrontare possibili crisi future in modo da poterle gestire rapidamente
- Eliminazione graduale di aliquote IVA ridotte o esenzioni sui combustibili fossili e altri beni con impatto simile sulle emissioni di gas a effetto serra, entro il 1° gennaio 2030
- Eliminazione di aliquote ridotte e le esenzioni per fertilizzanti chimici entro il 1° gennaio 2032
- Introduzione di beni e servizi ecologici nell’elenco per ci sono consentite aliquote ridotte, come pannelli solari, biciclette elettriche.
Le disposizioni saranno recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024
Agevolazioni IVA dispositivi medici anti-Covid
La Commissione europea, con la decisione n. 2021/2313, ha deciso di confermare l’esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per l’importazione dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
L’agevolazione potrà essere applicata anche nel periodo 1°gennaio-30 giugno 2022.
La misura, introdotta con lo scopo di facilitare il rifornimento dei dispositivi sanitari e delle apparecchiature mediche necessari per tutelare la salute pubblica, ha fatto il suo ingresso con la decisione Ue n. 491/2020 ed è stata più volte prorogata. L’ultimo slittamento aveva esteso l’agevolazione fino al 31 dicembre 2021.
Purtroppo però l’emergenza sanitaria non è ancora cessata e l’Unione europea ha ritenuto opportuno ritardare ancora lo stop al beneficio.
La nuova finestra è applicabile soltanto negli Stati elencati nella decisione stessa e tra questi è presente l’Italia.
Inoltre, resta fissa al 5% l’aliquota dell’imposta dovuta per l’acquisto di beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia (tra cui mascherine FFP2 E FFP3, ventilatori polmonari, termometri, detergenti disinfettanti, tamponi per analisi cliniche).
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