Contenzioso Tributario

Anche nel 2022, almeno fino al 31 marzo, per motivi legati all’emergenza COVID il processo tributario si terrà da remoto o mediante scambio di note scritte.

 

Il D.L. 146/2021, convertito dalla Legge 251/2021 in vigore dal 21/12/2021, introduce un nuovo comma all’articolo 12 del DPR 602/73:

  • L’estratto di ruolo non è impugnabile
  • Il ruolo e la cartella di pagamento possono essere direttamente impugnati solo in 3 casi:
  1. Pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
  2. Blocco di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione
  3. Perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, fra i diversi interventi in materia fiscale volti al rilancio del Paese, l’emanazione di una legge delega per la riforma dell’assetto della giustizia tributaria attualmente affidata alle Commissioni tributarie (provinciali e regionali) e alla Corte di Cassazione.

 

Nello specifico, il contenzioso tributario rappresenta una componente molto importante dell’arretrato che si è accumulato dinanzi alla Corte di Cassazione.

Gli interventi pianificati sono quindi rivolti a ridurre il numero dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché a consentire una più rapida ed adeguata decisione. Per le modalità di attuazione, il PNRR mira ad assicurare un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali per il pubblico. Inoltre ipotizza di introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi al fine di prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda lo smaltimento dell’arretrato si è pensato ad un rafforzamento degli organici e un intervento incentivante del personale ausiliari; per quanto concerne, invece, l’attività dei giudici di merito, un ulteriore contributo può derivare dalla revisione dell’istituto della mediazione.

L’ultimo argomento riguarda il pagamento delle spese di lite da parte dell’Agente della Riscossione.

Secondo l’art. 5-octies del D.L. 146/2021 è previsto che il pagamento delle somme dovute dovranno essere richieste dal contribuente alla competente struttura territoriale dell’Agente della riscossione con indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario.

Eventuali azioni esecutive per recupero delle somme possono essere intraprese solo dopo 120 giorni dall’invio della richiesta.

Restiamo a disposizione per eventuali dubbi o necessità:

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