ESTEROMETRO, un nuovo adempimento

Con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 01 gennaio 2019 è stato abolito lo spesometro, ma allo stesso tempo è stato introdotto un nuovo adempimento, l’esterometro.

 

Attraverso di esso si andranno a comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, e in particolare si dovranno comunicare i seguenti dati:
• Dati identificativi del cedente
• Dati identificativi del cessionario
• Data del documento
• Data di registrazione (ma solo per i documenti ricevuti e per le relative note di variazione)
• Numero del documento
• Base imponibile
• Aliquota iva
• Imposta

E’ importante sapere che questa comunicazione è facoltativa per tutte quelle operazioni che sono state documentate da bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Attenzione perché le fatture che riceveremo dai nostri fornitori esteri non saranno in formato elettronico e pertanto i dati di queste fatture andranno comunicati con l’esterometro.

Anche per questo nuovo adempimento la trasmissione sarà telematica e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento.

L’agenzia delle entrate ci specifica che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’iva.

Facciamo qualche esempio:
se emettiamo una fattura in data 15/01/2019 i dati per l’esterometro dovranno essere inviati entro il 28/02/2019; se invece riceviamo una fattura in data 15/01/2019 e la registriamo nel mese di febbraio i dati dovranno essere inviati entro il 31/03/2019.

La trasmissione dei dati sarà quindi mensile e rimane comunque obbligatorio la presentazione dei modelli Intrastat.

Se si decidesse di emettere fattura elettronica in formato elettronico nei confronti dei soggetti esteri occorrerà compilare l’identificativo fiscale (partita iva) il codice destinatario XXXXXXX (sette volte X).
Se si tratta di soggetti esteri residenti in Ue va inserita la partita IVA del destinatario mentre se si tratta di un soggetto esteri extra Ue si utilizzerà il seguente codice: OO99999999999 (due volte la lettera O e undici volte 9).

In caso di omissione dei dati o errori ricordiamo che è prevista una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura.

Per qualsiasi dubbio o perplessità, contattateci!

Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Potrebbero interessarti anche:
Consulenza fiscale
Novità fiscali 2025 per le associazioni: obbligo di partita IVA e fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2025, le associazioni no profit italiane dovranno adeguarsi a importanti cambiamenti amministrativi e fiscali. Le nuove normative obbligano le associazioni con attività …

Leggi tutto →
Consulenza fiscale
Nuovi limiti rendiconti Terzo Settore 2025: cosa cambia e come adeguarsi
Le nuove disposizioni normative per la rendicontazione del Terzo Settore, ...
Leggi tutto →
Formazione
Quali hard e soft skill guidano il successo imprenditoriale
Nel panorama aziendale di oggi, competitivo e in continua evoluzione, ...
Leggi tutto →

Contattaci!

WhatsApp

Scrivici direttamente in chat, ti risponderemo al più presto

E-mail

Scrivici una email, ti risponderemo al più presto

Chiamaci

Contattaci telefonicamente al numero fisso lun mer e ven 9-13 / mar gio 9-13 e 14-18

Torna in alto