Le nuove disposizioni normative per la rendicontazione del Terzo Settore, in vigore dal 2025, introducono semplificazioni e innalzano i limiti dimensionali, facilitando la gestione contabile per gli enti di dimensioni più piccole.
Questa normativa punta infatti a rendere il processo di rendicontazione più accessibile e migliorare la trasparenza.
Nell’articolo analizziamo nel dettaglio le principali novità e come le associazioni possono adeguarsi ai nuovi limiti dei rendiconti previsti per il 2025. Buona lettura!
Le nuove disposizioni sui limiti dimensionali e le tipologie di rendiconto nel Terzo Settore
Con la circolare n. 6 del 9 agosto 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti fondamentali relativi al codice del Terzo Settore (modificato dalla legge n. 104 del 2024). Tra le principali novità, sono stati stabiliti nuovi limiti di entrate annue che determinano la tipologia di rendiconto necessaria per ciascun ente.
Modifiche al rendiconto per cassa per enti no profit con entrate fino a 300.000 euro
Questa modalità di rendiconto è riservata agli enti con entrate inferiori a 300.000 euro annui (soglia precedentemente fissata a 220.000 euro). Il rendiconto per cassa permette agli enti di registrare solo i flussi di entrate e uscite, senza distinzione tra competenze economiche, riducendo il carico amministrativo.
Introduzione del rendiconto semplificato per cassa per enti con entrate fino a 60.000 euro
Con l’introduzione di un ulteriore limite di 60.000 euro di entrate, gli enti al di sotto di questa soglia possono adottare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporta entrate e uscite in forma aggregata. Questo modello è riservato agli enti privi di personalità giuridica. Si attende ancora la pubblicazione del nuovo modello di rendiconto per cassa semplificato.
Requisiti per il bilancio ordinario per enti con entrate superiori a 300.000 euro
Gli enti con entrate superiori a 300.000 euro (soglia aggiornata, precedentemente era € 220.000) devono redigere un bilancio ordinario, che include:
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Questo tipo di bilancio offre una visione più dettagliata delle attività finanziarie dell’ente e richiede una contabilità approfondita per tenere conto delle competenze economiche.
Ecco un’utile tabella riassuntiva sulle modalità di redazione del bilancio per gli enti del terzo settore in vigore dal 2025:
TIPOLOGIA DI ETS | VOLUME DI ENTRATE | REDAZIONE DEL BILANCIO | ||
---|---|---|---|---|
Ets privo di personalità giuridica | Pari o inferiore a 60.000 euro |
| ||
Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro |
| |||
Superiori a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |||
Ets dotato di personalità giuridica | Pari o inferiore a 60.000 euro |
| ||
Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |||
Superiori a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
Scadenze di deposito dei bilanci per gli enti del Terzo Settore
La nuova normativa stabilisce anche scadenze uniformate per il deposito dei bilanci, semplificando il controllo. Il termine del 30 giugno di ogni anno è stato sostituito come segue:
Per gli Ets non commerciali, la nuova scadenza per il deposito dei bilanci è fissata a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Per gli Ets che svolgono attività commerciale in modo esclusivo o prevalente, e che sono iscritti sia nel Runts che nel registro delle imprese, la scadenza per il deposito dei documenti è fissata a 60 giorni dall’approvazione degli stessi.
Nuovi limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo e di revisione
Anche i limiti dimensionali relativi alla nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione sono stati aggiornati. Questi nuovi limiti si applicano agli Ets aventi forma associativa e agli Ets costituiti in forma di associazione o di fondazione.
L’obbligo della nomina (dell’organo di controllo per gli Ets aventi forma associativa, dell’organo di revisione per gli Ets costituiti in forma di associazione o di fondazione) scatta nel momento in cui vengono superati per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti menzionati nella tabella (riferimento anni 2023 e 2024).
ORGANO | LIMITE 1 | LIMITE 2 | LIMITE 3 |
---|---|---|---|
Organo di controllo | Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro | Ricavi, rendite, proventi, entrate: 300.000 euro | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità |
Organo di revisione | Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro | Ricavi, rendite, proventi, entrate: 3.000.000 euro | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità |
Terzo Settore: prepararsi alle nuove regole di rendicontazione per il 2025
La nuova normativa rappresenta una grande opportunità per gli enti del Terzo Settore di semplificare i propri processi di rendicontazione e aumentare la trasparenza. Per adeguarsi, le associazioni devono verificare di rientrare nelle soglie stabilite e prepararsi a implementare i nuovi requisiti.
Per ulteriori informazioni per adeguarti alle nuove normative di rendicontazione, contattaci. Il team di Oltre il Dato è qui per supportare la tua associazione nel recepire i nuovi requisiti.
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Foto di Daniel Funes Fuentes su Unsplash