Il modello EAS (Enti Associativi)
è il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi introdotto nell’anno 2009.
Tutte le associazioni, ad eccezione di quelle escluse indicate più avanti, sono tenute ad effettuare la comunicazione EAS all’Agenzia delle Entrate per veder riconosciuta – e quindi non tassata – la propria attività istituzionale.
La presentazione della dichiarazione EAS è quindi molto importante,
perché consente di non tassare ai fini IRES e IVA le entrate istituzionali, quali le quote associative o dei contributi incassati.
Chi è obbligato alla comunicazione?
Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni dal momento che praticamente tutte le associazioni ricevono quote associative da parte degli associati, che in assenza di presentazione del modello verrebbero tassate.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati
– le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
– le pro-loco che hanno optato per il regime 398/91
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali
– i patronati
– le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
È comunque importante, anche in caso di esonero, valutare se è opportuno presentare o meno il Modello, in quanto in caso di verifica potrebbe essere invalidata la causa di esonero con conseguente tassazione di tutte le entrate, commerciali e non.
Tempi e modalità