Come poter utilizzare i buoni lavoro?
L’attivazione dei buoni lavoro (voucher), necessita dei servizi INPS e per poter accedere a tale portale, bisogna essere in possesso di una di queste identificazioni:
– PIN personale INPS;
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
– CNS (carta nazionale dei servizi).
In seguito all’abrogazione del sistema dei voucher precedentemente utilizzato per retribuire questa particolare formula lavorativa, sono stati introdotti due nuovi strumenti.
Si tratta del Libretto Famiglia (LF) e del Contratto di prestazione occasionale (Cpo). Dunque, chi richiede e chi
offre questo tipo di prestazioni professionali ora deve far riferimento ai voucher lavoro occasionale per la retribuzione.
1. il Libretto Famiglia, per i soggetti non professionali
2. il Contratto di prestazione occasionale, per le piccole imprese e i professionisti.
Per entrambi gli istituti viene fissato un limite di 5.000 euro come tetto massimo di compensi e di 2.500 euro da ogni singolo datore di lavoro, per un totale di 4 ore continuative al giorno per prestazione.
1) LIBRETTO FAMIGLIA:
Il LF può essere utilizzato solo da utilizzatori privati, che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per acquisire prestazioni professionali in relazione a:
– lavori domestici, incluse le attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
– assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili;
– insegnamento privato supplementare.
E’ composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, da usare per retribuire attività lavorative della durata massima di 1 ora, il compenso effettivo del prestatore è pari a 8 euro.
Il LF è rivolto a persone fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa. Gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i prestatori.
Al termine della prestazione lavorativa, ed entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa, il datore di lavoro deve dare comunicazione dei dati identificativi del lavoratore, del compenso concordato, del luogo, del
la durata e dell’ambito di svolgimento della prestazione. L’Inps provvede quindi ad erogare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, il compenso previsto.
2) CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE:
Il Cpo è un contratto mediante il quale un utilizzatore può acquisire, in modo semplice, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 Euro, ovvero al compenso previsto per 4 ore lavorative giornaliere. La paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, ma non deve essere più bassa di 9 Euro l’ora, salvo che per il settore agricolo, per il quale sono previste condizioni particolari di applicazione della normativa.
Possono fare ricorso al Cpo professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, e pubbliche amministrazioni. Queste ultime possono usarlo solo per esigenze temporanee o eccezionali, per specifiche attività previste dalla legge.
Anche in questo caso, gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori nel semestre precedente. A differenza del libretto famiglia, queste prestazioni dovranno essere caricate dal datore di lavoro in via anticipata.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata nei seguenti casi:
– datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione di quelli operanti nel settore del turismo per i quali è previsto il regime speciale introdotto da c.d. decreto Dignità e per gli enti locali, per i quali non vale tale limite;
– imprese del settore agricolo, eccetto che per le prestazioni fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96, nel caso in cui questi ultimi non sono iscritti, per l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
– imprese edili, operanti in settori affini all’edilizia, nel settore delle miniere, cave e torbiere e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
– esecuzione di appalti di opere o servizi.
CASI PARTICOLARI
Le imprese agricole possono ricorrere al Cpo solo per l’impiego di lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– studenti di età inferiore a 25 anni;
– disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) all’ANPAL;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA, o di altre prestazioni di sostegno del reddito
Nel caso del settore agricolo, il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratta collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non può essere comunque inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative e la prestazione non può durare più di 10 giorni.
a cura di dott. Maria Angela Fornace ragioniere commercialista
Photo by Dmitriy Frantsev on Unsplash