A seguito dell’ultimo decreto, il governo ha variato le attività che possono lavorare, nello specifico le variazioni riguardano, come riportato dal decreto del Mise:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer, telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
A questo link trovate il nuovo elenco dei codici ateco:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
Inoltre, il decreto del 25 marzo modifica le sanzioni per chi non rispetta le misure di contenimento.
Riguardo questo argomento stiamo predisponendo un articolo semplificato, quindi rimanete collegati per gli aggiornamenti.
Qui di seguito potete trovare anche la nuova autocertificazione:
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