Con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal 26 marzo, il Governo ha mutato radicalmente, rispetto alle prime disposizioni, il quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attualmente è previsto in via generale che in caso di violazione delle misure di contenimento si applichi una
sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 Euro.
Inoltre, in caso di “recidiva”, e quindi, secondo la lettera del Decreto, di “reiterata violazione della medesima disposizione”, la sanzione amministrativa viene raddoppiata.
L’applicazione della sanzione amministrativa spetta di regola al Prefetto; in caso di violazione delle misure di contenimento stabilite dagli Enti territoriali spetta invece all’Autorità che ha disposto le misure violate. Si tratta in ogni caso di un procedimento di natura amministrativa in cui non è necessaria l’assistenza di un difensore.
Il D.L. n. 19/2020 richiama la disciplina del pagamento in misura ridotta prevista, in via generale, per le violazioni del Codice della Strada. Di conseguenza, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell’ammontare minimo di 400 euro; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30% ed ammonterà quindi a 280 euro.
Per la violazione di alcune specifiche misure relative ad attività commerciali, professionali e di impresa (vedi nota 1), oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La reiterazione della violazione comporta l’applicazione della sanzione accessoria nella estensione massima di 30 giorni. Il Decreto non precisa il momento dell’esecuzione della sanzione accessoria, ma l’interpretazione più ragionevole non può che essere nel senso che abbia luogo una volta cessato il periodo di sospensione per il contenimento dell’emergenza. In ogni caso all’atto dell’accertamento della violazione, qualora sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e tale periodo di chiusura provvisoria viene poi scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.
Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 attribuisce rilevanza penale unicamente alla violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; tale illecito viene punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 Euro.
Il Decreto Legge in commento stabilisce che le sanzioni illustrate valgano anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, va ricordato che le disposizioni normative iniziali di contenimento dell’emergenza prevedevano che la violazione delle misure limitative assumesse rilevanza penale e comportasse l’applicazione delle sanzioni penali previste dell’art. 650 c.p.. La sostituzione delle originarie sanzioni penali con sanzioni amministrative, disposta dal nuovo Decreto Legge, comporta la depenalizzazione delle violazioni contestate fino al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e, di conseguenza, l’archiviazione dei procedimenti penali che ne sono originati.
Si tratta delle seguenti misure: