Adeguamento degli Statuti per gli Enti No-Profit

Il Codice del Terzo settore, introdotto dal D.Lgs. 117/2017 e successivamente oggetto di modifiche, permette ad associazioni e fondazioni di modificare i propri statuti.

 
L’adeguamento potrà essere attuato anche attraverso semplici assemblee ordinarie, consentendo quindi agli Enti di annoverarsi nel Terzo Settore attraverso l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale e godere delle agevolazioni previste.
 

Il decreto Cura Italia ha nuovamente prorogato l’approvazione dei nuovi statuti al 31.10.2020.

 

ENTI OBBLIGATI

  • Organizzazioni di Volontariato;
  • Associazioni di Promozione Sociale;
  • Onlus iscritte nell’Anagrafe delle Onlus;
  • Bande musicali;
  • Tutti quei soggetti che intendono essere trasferiti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (una volta attivato)
 
In particolare, per le ONLUS, ODV e le APS avverrà la trasmigrazione dei registri esistenti, ovvero gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti. A seguito di tale trasmigrazione, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti.
 

MODIFICHE STATUTARIE OBBLIGATORIE

  • Utilizzo dell’acronimo ETS nella denominazione
  • Scopo sociale: esplicitazione del non perseguimento dello scopo di lucro e il dettaglio delle attività svolte dall’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale
  • Divieto di distribuzione di utili (anche in maniera indiretta)
  • Obbligo della redazione del bilancio d’esercizio
  • Modalità di ammissione dei soci, nonché diritti e doveri dell’associato
  • Compiti e funzioni del consiglio direttivo
  • Compiti e funzioni dell’assemblea
  • Eventuale obbligo dell’organo di controllo
  • Obbligo di devolvere il patrimonio ad un altro ETS in caso di scioglimento 

La registrazione del nuovo Statuto, obbligatoria affinché venga riconosciuto, è esente bollo e imposta di registro.

Inoltre, quando verrà istituito il RUNTS, sarà indispensabile fare richiesta di iscrizione secondo le modalità che verranno previste.

 

IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Il Registro unico nazionale del terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo Settore

L’iscrizione al RUNTS comporterà delle agevolazioni fiscali per tutti gli enti iscritti a seconda della categoria, in ogni caso non sarà indispensabile iscriversi ma sarà necessario valutarne la convenienza (ad esempio associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono al regime fiscale 398/91).
 
 
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