Brexit: Cosa cambia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE?

Con la Brexit, la Gran Bretagna ha lasciato definitivamente l’Unione Europea dal 31 gennaio 2020, ma la formalizzazione di tale accordo è stato concluso solo il 1° gennaio 2021.

 

Il Regno Unito, da tale data, è diventato a tutti gli effetti uno stato Extra UE, pertanto la circolazione delle merci tra UK e l’UE è considerata commercio con un Paese terzo. Pertanto è bene evidenziare quali aspetti sono cambiati sia nell’ambito delle cessioni sia in quello degli acquisti.

 
CESSIONI DI BENI

Le cessioni di beni verso il Regno Unito non sono più considerate operazioni intracomunitarie, ma cessioni all’esportazione.

Dal punto di visto pratico, fino al 31/12 le fatture relative a cessioni effettuate verso operatori UK riportavano il riferimento normativo ex art. 41 DL 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni), mentre dal 1° gennaio 2021, il riferimento da indicare sulla fattura è “non imponibile” ai sensi dell’art 8, co.1, lett. a e b DPR 633/72 (natura operazione N3.1).

Inoltre, occorre considerare che per ogni fattura di vendita è necessaria una dichiarazione doganale di esportazione indicando la classificazione, l’origine doganale e il valore della merce. Per tali operazioni (così come per le operazioni elencate qui di seguito) non si effettua più la presentazione del modello Intrastat, poiché non si tratta di operazioni effettuate nei confronti di paesi intracomunitario, ma occorre comunque trasmettere i dati attraverso l’esterometro.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Fino al 31/12/2020 la prestazione di servizi verso operatori del UK era considerata un’operazione intracomunitaria attiva effettuata ai sensi dell’art. 7ter, DPR 633/72.

Dal 2021 le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK perdono la loro territorialità e devono essere fatturate ai sensi dell’art. 7, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura “operazione di prestazione di servizi non soggetta” (natura operazione N2.1)

ACQUISTI DI BENI

Per quanto riguarda gli acquisti provenienti da tale paese, fino al 31/12/2020 si trattava di operazioni intracomunitarie soggette all’inversione contabile; dal 1° gennaio 2021, invece, si applica l’inversione contabile tramite l’emissione di un’autofattura e l’operazione è considerata un’importazione di beni.

Nella fase di importazione di merci provenienti dal Regno Unito, è necessario prestare molta attenzione alla classificazione doganale delle merci, poiché sulla base di essa vengono determinati i dazi doganali all’atto dell’importazione.

Si tenga inoltre presente che per gli acquisti di beni è determinante il valore doganale e non più il corrispettivo come nelle operazioni intracomunitarie.

ACQUISTI DI SERVIZI

Nel caso in cui il soggetto italiano riceva la prestazione dall’operatore UK permane l’obbligatorietà dell’applicazione del reverse charge tramite l’emissione di autofattura (scompare l’integrazione)

 

Ricapitoliamo il tutto:

Cessioni di beni da GB a IT post BREXIT

  1. indicare in fattura “non imponibile” art. 8 DPR 633/72
  2. prova dell’uscita dalla UE
  3. no intrastat
  4. esterometro
  5. no iscrizione al Vies delle contropart

Acquisti di beni da GB a IT

  1. importazione doganale
  2. importazione con pagamenti IVA in dogana
  3. registrazione bolletta doganale di importazione sul registro iva per detrarre IVA
  4. no intrastat
  5. no esterometro

Photo by Jurica Koletić on Unsplash

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