Problemi con il Fisco? 
La rottamazione fa il bis

Stefano Barreri e Marta Marando

Si apre una nuova finestra per chi ha un conto in sospeso con il fisco (Agenzia delle Riscossioni, ex Equitalia), con la possibilità di saldare il proprio debito senza sanzioni, né interessi di mora.

Purtroppo la nuova rottamazione non vale per tutti, solo i contribuenti che rientrano in 3 specifici casi hanno la possibilità di stralciare circa il 30% del debito che si ha nei confronti dell’Agenzia delle Riscossioni (ex Equitalia).

Quindi in quali casi si potrà aderire?

– Le cartelle del 2017. Per le nuove cartelle ovvero quelle arrivate tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017, si dovrà presentare la richiesta di rottamazione entro il 15 maggio 2018. Per le cartelle non ancora notificate sarà inviata una comunicazione per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, con l’indicazione di tutte le somme dovute. 
Si potrà poi scegliere di pagare in un’unica soluzione a luglio 2018, o in un massimo di 5 rate (luglio, settembe, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019).  Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia invierà la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento suddivisi in base al piano di rate indicato. 

– Le domande respinte nella precedente rottamazione, hanno la possibilità di accedere alla definizione agevolata, anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda nella precedente rottamazione (che includeva i ruoli dal 2000 al 2016) perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza entro il 31/12/2016.  In questo caso, i contribuenti interessati dovranno presentare una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 31 dicembre 2017. Sarà poi l’Agenzia a inviare di nuovo, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’importo del debito delle rate omesse in scadenza entro il 31/12/2016, che dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

Entro il 31 luglio 2018 sarà invece comunicato il totale dovuto per la rottamazione, che dovrà essere versato in un massimo di 3 rate di pari importo con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

– Le rate omesse o versate in ritardo della precedente rottamazione.  Per chi avesse invece aderito alla prima rottamazione e poi in seguito perso la possibilità della definizione agevolata a causa del ritardato o mancato pagamento della prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017, c’è la possibilità di recuperare. Infatti tali versamenti possono essere effettuati entro il prossimo 30 novembre senza oneri aggiuntivi e senza presentare alcuna comunicazione, potendo così proseguire con il versamento delle rate residue.

In definitiva se si rientra in uno dei casi precedenti e se si ha la liquidità rottamare conviene!!!!!

Un saluto da Marta e Stefano

 
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