La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2022, nuove modalità operative di controlli e l’inibizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento risultate false o non corrette.
Cosa deve fare l’esportatore abituale?
I soggetti che vogliono avvalersi del regime di non imponibilità iva ex art 8 comma 1 lettera c, che provvedono all’invio all’agenzia delle Entrate di una dichiarazione d’intento, sono soggetti alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale.
A seguito dell’incrocio di dati contenuti in tali dichiarazioni e di quelli contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, in caso di irregolarità, potrebbe essere invalidata la lettera d’intento presentata.
Cosa deve fare il soggetto che emette la fattura in regime di non imponibilità?
Dal 1° gennaio sono richiesti maggiori dettagli circa le informazioni contenuti nel file xml.
Nello specifico:
- Nel campo 2.2.1.14 “Natura” dovrà essere inserito il codice specifico N.3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazione d’ intento”
- Nel blocco “Altri dati gestionali”, nel campo 2.2.1.16.1 occorre inserire la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’ intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure “/”e nel campo 2.2.1.16.4 deve essere inserita la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle entrate
Cosa fare in caso di comunicazione irregolarità?
Dal momento della ricezione della comunicazione di invalidità, occorre evitare di emettere fatture verso il medesimo cliente in regime di non imponibilità ex art 8, ma occorre applicare l’iva.
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