La procedura del 5 per mille a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è stata modificata.
Gli enti che sono presenti nell’elenco degli iscritti non sono tenuti a trasmettere (se non ci sono state variazioni rispetto all’esercizio precedente) nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 saranno valide anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le stesse.
In sostanza l’iscrizione al riparto non ha più validità annuale, ma l’ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al beneficio anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione.
Nel caso in cui sia variato il legale rappresentante, invece la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà precedentemente trasmessa perde efficacia. Il nuovo rappresentante dell’ente deve provvedere a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere presentata solamente da:
– enti di nuova costituzione
– enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016
In definitiva i soggetti che presentano la domanda per la prima volta devono presentare sia la domanda telematica sia la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
A chi va trasmesso? E quando?
– Enti di volontariato (Onlus, cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale) sono tenuti a trasmettere l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.
– Associazioni Sportive Dilettantistiche, stesse date ma due diversi destinatari: richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate e dichiarazione sostitutiva al Coni.
Nel caso in cui dobbiate presentare la domanda di iscrizione siete pregati di compilare ed inviarci sia la domanda sia la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Quest’ultima sarà però a carico del cliente, che dovrà inviarla all’Agenzia delle Entrate o al Coni come sopra indicato.
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