Decreto Energia – Decreto Legge 21 Marzo n. 21

Il 22 marzo è entrato in vigore il D.L. n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.

Vi riportiamo le principali disposizioni contenute nel documento.

Misure in tema di prezzi dell’energia e del gas

Bonus sociale elettricità e gas

Per il periodo 1.04.2022 – 31.12.2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas (art. 1, c. 3 D. Mise 29.12.2016) è pari a 12.000 euro

Sostegno alle imprese

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Misure per il lavoro

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, sono state previste le seguenti misure a supporto:

  • ai datori di lavoro rientranti nel campo della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga alle disposizioni sulla durata degli art. 4 e 12 D. Lgs. 148/2015 per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31.12.2022.
  • ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al D.Lgs. 148/2015 rientranti nel campo di applicazione degli artt. 26, 29 e 40 del medesimo decreto che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale (Fis) per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, nel limite di spesa stanziato per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31.12.2022 in deroga agli articoli 4, 29 c. 3 bis e 30 c.1 bis D.Lgs. 148/2015.

L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

L’esonero contributivo del 100% di cui all’art. 1, c. 119 L. 234/2021 (nel limite di 6.000 euro annui), riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, è esteso all’assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) è comunque escluso il cumulo del beneficio dell’esonero contributivo con il contributo mensile, pari al 20% dell’indennità, previsto dall’art. 2, c. 10-bis L. 92/2012.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa stanziata per gli anni dal 2022 al 2025. L’Inps effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.

Altre disposizioni

Approvvigionamento di materie prime critiche

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.

I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica.

Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione Europea le materie prime critiche individuate con il citato decreto o i rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri una informativa completa dell’operazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Le misure si applicano fino al 31.07.2022.

Nel caso in cui fosse di vostro interesse il decreto completo, clicca sul pulsante sotto:

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