Decreto Sostegni Ter

Riassumiamo il Decreto Sostegni Ter a seguito della conversione in legge.

Di seguito il pulsante per collegarsi alla Gazzetta Ufficiale:

1) Commercio al dettaglio

 

Al fine di sostenere i soggetti maggiormente danneggiati, è stato istituito un Fondo perduto denominato Fondo per il rilancio delle attività economiche, per le attività di commercio al dettaglio che presentano i seguenti requisiti che devono essere presenti alla data di presentazione della domanda:

  • svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO riportati in tabella;
  • ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;
  • riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per meglio definire i ricavi, si deve far riferimento al testo dell’articolo 85, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

ATECO

descrizione

47.19

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43

Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.5 tutti i gruppi

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6 tutti i gruppi

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99

Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Come presentare la domanda

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, indicando la sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Dpr 445/2000.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 e sarà accessibile tramite Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

  1. il rispetto del limite massimo di aiuti consentito
  2. l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
  3. l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
  4. l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
  5. l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione

Di seguito il pulsante che rimanda al link del MISE con modelli e le istruzioni:

Qui il pulsante con il collegamento al PDF del Decreto attuativo:

2) Sport

Disposizioni urgenti in materia di sport. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 221/2021:

  • le disposizioni di cui all’art. 81 D.L. 104/2020 riguardanti il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, già prorogate dall’art. 10, c. 1 D.L. 783/2021, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01.2022 al 31.03.2022, con contemporaneo aumento delle risorse a valere sul 1° trimestre 2022.
  • la dotazione del fondo di cui all’art. 10, c. 3 D.L. 73/2021 è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
  • le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27.01.2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  • Al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono destinate nuove risorse per l’anno 2022.

3) Edilizia

Proroga comunicazione opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate entro il 29.04.2022. Per l’anno 2022, il termine del 30.04 entro cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente è prorogato al 23.05.2022.

Limiti alle cessioni dei crediti fiscali

In materia di cessione dei crediti edilizi e dei crediti riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, sono avvenute un po’ di modifiche; la norma originaria del D.L. 4/2022 è integrata/sostituita con quella successivamente introdotta “decreto antifrodi” ma ora abrogato.

I soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto o la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento citato.

Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022. I crediti che alla data del 7.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.  Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli. 

Analoghi limiti sono stabiliti:

  • alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa);
  • al credito d’imposta per agenzie di viaggi e tour operator (concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale).

Asseverazioni bonus fiscali

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, o attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri la pena è aumentata.

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

L’utilizzo dei crediti d’imposta per interventi edilizi oggetto di cessione e sconto, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini naturali (di cui agli artt. 121, c. 3 e 122, c. 3 D.L. 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.

L’Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta e comunica i relativi dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi

Per i lavori edili, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici del superbonus e relative opzioni per lo sconto e cessione, nonché quelli previsti per gli interventi edili di cui all’art. 16, c. 2 D.L. 63/2013, all’art. 1, c. 12 L. 205/2017 e all’art. 1, c. 219 L. 160/2019 possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.  I soggetti incaricati dell’invio delle dichiarazioni fiscali e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.  L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Tale disposizione acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

4) Turismo

Sostegno al turismo

Il Fondo unico nazionale del turismo è incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022.

Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1.01.2020

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche

Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistiche tra gli interventi edilizi sono da considerare comprese anche le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, limitatamente ad alcuni interventi riportati nel decreto e con le modalità ivi previste.

Credito d’imposta imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta locazioni spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

l credito d’imposta spettano a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’efficacia della presente misura è subordinata, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Buoni per servizi termali

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8.01.2022, sono utilizzabili entro la data del 30.06.2022.

Esonero contributivo

l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fino al 31 marzo 2022 viene confermato fino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

5) Rottamazione ter – saldo e stralcio

Rimessione nei termini rottamazione-ter e “saldo e stralcio” (vedi schema sostegni bis)

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate: – rottamazione-ter; – rottamazione degli importi relativi alle risorse proprie dell’UE; – “saldo e stralcio”; è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

 

  1. entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  2. entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
  3. entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine alla data del 27.01.2022.

Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27.01.2022.

6) Altre

Sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è fruibile negli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

I fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo sono incrementati per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi. A tali fini, il relativo fondo è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Detrazioni per familiari a carico Art. 19, c. 6

La detrazione per le altre persone a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. d) Tuir è riconosciuta con esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.

Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento a carichi di famiglia, i figli per i quali non spetta la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c) Tuir sono considerati al pari dei figli per i quali la medesima spetta.

Somministrazione di lavoro

Sono prorogate dal 30.09.2022 al 31.12.2022 le disposizioni temporanee relative alla somministrazione di lavoro, in base alle quali, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Abrogazione disciplina “call off stock” Art. 27, c. 2

È abrogato l’art. 21 L. 238/2021, che sarebbe entrato in vigore dal 1.02.2022, riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”, ossia delle operazioni con cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.

Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

La dotazione del Fondo di cui all’art. 26 D.L. 41/2021 è incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 è stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare a interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definisce, entro 90 giorni dal 29.03.2022, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48- bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istat, entro 90 giorni dal 29.03.2022, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’art. 1, c. 1, lett. b) L. 173/2005, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.

Effetti della revoca della rivalutazione

I soggetti che esercitano la facoltà di revoca, anche parziale, della rivalutazione fiscale dei beni immateriali d’impresa già effettuata per i quali l’ammortamento del maggior valore è stabilito non superiore a 1/50 di detto valore, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

Misure di sostegno per le attività chiuse

 

  • E’ stato rifinanziato per l’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis”, in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), per prevenire il diffondersi della pandemia; si tratta di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.03.2022, sono sospesi:

 

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  2. i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.10.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi o perplessità:

Photo by Rod Long on Unsplash

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