Rinnovare l’Azienda

oltre il dato

Più possibilità per Rinnovare l’Azienda

– CREDITO D’IMPOSTA

Strutture Alberghiere,  agrituristica e il  credito d’imposta
Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere.
L’agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Si estende fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.
Dal 2017 si evidenziano due modifiche:
– la misura dell’agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, privative industriali, etc.) è elevata dal 25 al 50%;
– rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (mentre non è più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”) e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca ed imprese.
Rimane il vincolo che la spesa dell’anno deve essere almeno pari a 30.000 euro e si deve evidenziare un incremento rispetto alle spese del triennio precedente.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

– SUPER E IPER AMMORTAMENTO:
prorogate ed ampliate le misure agevolative in tema di ammortamento.

Super ammortamento
È confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il costo di acquisto del bene, o canone di leasing, nella misura del 40%.
Si ripropone quindi anche per il 2017 il super-ammortamento quale misura fiscale che prevede la maggior deduzione del costo fiscale del bene acquisito in dichiarazione dei redditi.
Al fine di poter applicare la normativa, l’acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest’ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda che il super ammortamento rileva ai fini imposte delle sui redditi e non ai fini Irap, non rileva la forma giuridica né il regime contabile adottato dal contribuente.

L’agevolazione non si applica all’acquisto:
– di beni ai quali risultano applicabili aliquote di ammortamento inferiore al 6,5%
– di fabbricati e costruzioni, beni merce e materiali di consumo,
– di veicoli a deducibilità limitata di cui all’ articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir
– di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lettera b-bis).

Si considerano nuovi i beni:
– acquistati direttamente da produttore o commerciante
– acquistati da soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno,
– considerato nuovo anche il bene esposto negli “show room”

Iper ammortamento
Viene introdotto inoltre, a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell’Allegato A del modello “industria 4.0”, l’incremento della misura del costo di acquisizione nella misura del 150%.
Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B del modello “industria 4.0”, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.
Ai fini dell’applicazione della agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, e per i beni di costo superiore a 500.000 euro anche una perizia tecnica giurata rilasciata da un:
– ingegnere iscritto presso l’albo,
– perito industriale iscritto presso il collegio,
– ente di certificazione accreditato

La dichiarazione deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui sopra e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

– LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEL BILANCIO 2016

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo/collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2016 e comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
Non è possibile effettuare la rivalutazione con soli effetti civilistici, in assenza del versamento dell’imposta sostitutiva.
I maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti:
– dall’esercizio 2019 per la rilevanza degli ammortamenti sul valore rivalutato del bene (per i beni immobili all’esercizio 2018);
– dall’esercizio 2020 per la rilevanza della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016, pertanto entro il 30 giugno 2017. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
L’affrancamento consente di distribuire liberamente la riserva di rivalutazione quale riserva di utili, che sarà tassata in capo ai soci all’atto della percezione, secondo le regole ordinarie della tassazione dei dividendi.
Le imprese in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto da cui risultino i dati della rivalutazione.

Si evidenziano nella tabella sottostante le caratteristiche dei beni e delle partecipazioni rientranti nell’ambito oggettivo della norma:

Il valore iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione (valore residuo ammortizzabile) non può eccedere il maggiore tra i due importi seguenti:
– valore d’uso interno legato alla consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa;
– valore d’uso esterno legato al valore corrente e alle quotazioni in mercati regolamentati

Ai fini della contabilizzazione dell’importo rivalutato, può essere utilizzato alternativamente uno dei tre seguenti metodi:
– rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento: consente di mantenere inalterata l’originaria durata del periodo di ammortamento;
– rivalutazione del solo costo storico: determina un allungamento del periodo di ammortamento;
– riduzione del fondo di ammortamento: non viene modificato il costo storico del bene

Nel caso in cui la rivalutazione sia effettuata secondo le modalità 1 o 2 l’iscrizione del nuovo costo storico non potrà mai essere ad un valore superiore a quello di acquisto dello stesso bene nuovo.
Il maggior valore derivante dalla rivalutazione (saldo attivo di rivalutazione), al netto dell’imposta sostitutiva, va imputato in una riserva di rivalutazione ex L. 232/2016 (in sospensione di imposta), o ad incremento del capitale sociale a mezzo di atto pubblico. Nel modello Unico 2017 (quadro RV) bisognerà dare indicazione della rivalutazione effettuata.

– AGEVOLAZIONI DIPENDENTI

Premio di produttività
Se l’azienda eroga premi correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ha la possibilità di avere una tassazione agevolata pari al pari al 10%.
I limiti di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto sono elevati a 3.000 euro lordi, ovvero a 4.000 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Per poter usufruire dell’agevolazione, i dipendenti devono avere avuto nell’anno precedente a quello di percezione, massimo 80.000 euro di reddito (e non più 50.000 euro come nel passato).

Agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni:

 
Photo by Scott Webb on Unsplash
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